Art. 2.
(Composizione della giuria).

      1. I vincitori dell'Arca dell'arte sono individuati e nominati da un'apposita giuria costituita da:

          a) un rappresentante della famiglia Rotondi;

          b) un rappresentante del comune di Sassocorvaro;

          c) un rappresentante del comune di Carpegna;

          d) un rappresentante del comune di Urbino;

          e) un rappresentante della comunità montana del Montefeltro;

          f) un rappresentante della provincia di Pesaro e Urbino;

          g) un rappresentante della regione Marche;

          h) il direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali;

          i) i competenti soprintendenti delle città di Urbino, Venezia, Ancona e Roma;

          l) il Magnifico rettore dell'università di Urbino;

          m) un rappresentante dell'Accademia Raffaello di Urbino;

          n) due personalità individuate tra gli studiosi d'arte e gli esponenti della cultura italiana, nominate dal Ministro per i beni e le attività culturali.

      2. La presidenza della giuria spetta al rappresentante della famiglia Rotondi di cui al comma 1, lettera a). In caso di espressa rinuncia o d'impossibilità dei familiari, il presidente è eletto dalla giuria medesima fra i propri membri nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui al comma 4.
      3. Il ruolo di coordinatore e segretario generale dell'Arca dell'arte è conferito annualmente,

 

Pag. 6

mediante incarico, a un professionista individuato dalle amministrazioni organizzatrici di cui all'articolo 1, comma 3.
      4. La giuria, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, deve adottare un proprio regolamento, che preveda le scadenze per la selezione, la designazione e la cerimonia di assegnazione dell'Arca dell'arte, i modi e i tempi di presentazione delle candidature e delle autocandidature e ogni altro elemento utile ai fini dell'organizzazione del medesimo premio. Il regolamento è sottoposto, ai fini dell'approvazione, al parere del Ministro per i beni e le attività culturali, da rendere entro tre mesi dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque favorevole.